Il nuovo concetto legale di Famiglia all’esito dell’approvazione della legge n.76 del 20 maggio 2016

Dalla riforma del diritto di famiglia, promulgato in Italia nel 1975 (legge n.151, del 19 maggio 1975), ad oggi molto è cambiato.

Allora, l’esigenza fu quella di parificare i ruoli tra uomo e donna nella famiglia; riconoscere la parità dei figli naturali (nati fuori dal matrimonio) ai figli legittimi; introdurre la comunione legale dei beni, regolare l’impresa familiare.

Nel corso di questi ultimi 41 anni la società ha continuato a cambiare e di pari passo anche il diritto, viste le continue riforme e innovazioni che si sono rese necessarie e che hanno cercato di accompagnare, e qualche volta accelerare, la trasformazione della società italiana.

Oggi,  il numero dei matrimoni celebrati è in netto calo e,  conseguentemente , è in continuo aumento  il numero di figli nati fuori dal matrimonio.

A ciò si aggiunge, da un lato, un aumento delle separazioni  e dei divorzi  e,  dall’altro, la formazione di nuove forme di famiglia  composte da coppie dello stesso sesso  che necessitano di riconoscimento e protezione.

In quasi  41 anni non c’è più un solo modello di famiglia, ma tante sono le opzioni e conseguentemente tanti sono i risvolti giuridici che hanno necessitato interventi legislativi volti a consentire un riconoscimento formale utile ad una consistente parte della società.

La legge n.76 del 20 maggio 2016

In ordine temporale innovativo in quest’ambito si pone la legge istitutiva dell’unione civile e delle convivenze di fatto: la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (c.d. legge Cirinnà, dal nome della prima firmataria), entrata in vigore il 5 giugno 2016, e successivi decreti attuativi (decreti legislativi n. 5,6 e 7 del 19 gennaio 2017).

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, istituisce, regolandole, le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto tra etero e omosessuali.

Rilevante è la portata non solo giuridica ma anche politica e sociale di tale legge resasi necessaria dopo l’ennesima condanna comminata all’Italia dalla Corta di Strasburgo per il mancato riconoscimento delle unioni civili.

Le forme famigliari risultanti all’esito dell’approvazione della legge risultano ora essere:

Il Matrimonio (artt. 79cc e ss; art. 29 Cost.): negozio giuridico solenne mediante il quale un uomo e una donna costituiscono tra loro una comunione spirituale e materiale e acquistano lo status di coniuge.

L’Unione civile (legge 76/2016 art.1, commi 1-34; art.2 Cost.) specifica formazione sociale ritualmente costituita, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Con la celebrazione dell’unione le parti acquistano lo status familiare di unito civilmente.

La Convivenza (legge 76/2016 art.1, commi 36-65; art.2 Cost.): tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La qualifica di convivente non costituisce uno status familiae.

Il percorso legislativo della riforma può dirsi concluso con l’approvazione dei decreti attuativi che hanno adeguato le norme dell’ordinamento dello Stato in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili  e quelle di coordinamento in materia penale.

Unione civile art 1 comm.1-35 L.  76/2016

Vediamo in sintesi il neo istituto dell’unione civile, alla luce anche dei recenti decreti attuativi resisi necessari al fine di chiarire i punti critici emersi in fase di attuazione della legge.

L’unione civile è una specifica formazione sociale, alternativa e diversa dal matrimonio, dalla quale derivano, per le parti, specifici diritti e doveri cui non è possibile derogare.

L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Come chiarito dai decreti attuativi, la delega delle funzioni di ufficiale di stato civile potrà essere assunta, proprio come per i matrimoni,  da consiglieri, assessori o privati cittadini.

Gli atti dell’unione saranno poi trascritti a cura dell’ufficiale di stato civile nell’apposito registro, autonomo da quello dei matrimoni.

Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune (com.10) scegliendolo tra i loro, ma questo non comporterà di dover modificare i documenti ed il codice fiscale.

I decreti chiariscono fra l’altro, che come per il matrimonio anche l’unione civile può essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo ecc.

Con i recenti decreti attuativi sono state armonizzate le norme del codice civile e del codice penale sul nuovo regime delle unioni: ad esempio l’essere patner di un’unione civile diventa un’aggravante del reato, così come lo è la qualifica di coniuge.

Mentre non potranno applicarsi all’unione civile le norme del codice civile non espressamente richiamate, e non vanno applicate le norme sull’adozione (com.20).

Non è possibile neanche il meccanismo della stepchild adoption (adozione del figliastro).

Con la costituzione dell’unione civile le parti avranno gli stessi diritti e gli stessi doveri, obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, e ciascuna in relazione alle proprie sostanze e capacità lavorative saranno tenuti a contribuire ai bisogni comuni, a concordare l’indirizzo di vita familiare e a fissare la residenza comune (comm..11,12).

Riguardo il regime patrimoniale le parti dell’unione civile possono optare per la comunione o la separazione, costituire un fondo patrimoniale o un’impresa familiare,  e sono richiamate, in quanto applicabili, le norme dei rapporti patrimoniali tra coniugi (comm.13).

Alle parti dell’unione civile si applicano le disposizioni del codice civile riguardante l’indegnità, i diritti riservati ai legittimari, le successioni legittime, la collazione,il patto di famiglia (com.21).

Sulla scelta del’amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce l’altra parte dell’unione, così come la stessa è legittimata a promuovere l’interdizione, l’inabilitazione o la revoca (com.13).

Le cause impeditive(com. 4), che comportano la nullità dell’unione civile sono: la mancanza di stato libero, l’interdizione, i vincoli di parentela, il delitto.

L’unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive può essere impugnata per violenza o errore (com.7), per la sussistenza  di un matrimonio o un’unione civile con un altro (com.8).

Le cause di scioglimento (comm. 22-26) sono la morte, i casi previsti sulla legge del divorzio, la sentenza di rettifica del sesso.

Non è prevista la separazione, giacché è prevista la procedura di scioglimento diretto (com. 24), per effetto della domanda di scioglimento anticipata dalla dichiarazione di volontà, resa tre mesi prima, all’Ufficiale di Stato Civile.

Inoltre, i decreti attuativi hanno introdotto novità importanti anche sul piano internazionale stabilendo che i matrimoni celebrati dai cittadini italiani dello stesso sesso all’estero verranno riconosciuti in Italia come unioni civili.

Per i cittadini stranieri varrà la legge del Paese di origine, ma se provengono da Stati che condannano le unioni gay,e che non riescono ad ottenere il nulla osta per contrarre l’unione in Italia, basterà il certificato di “stato libero”.

I decreti chiariscono fra l’altro che, come per il matrimonio, anche l’unione civile può essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo etc.

Convivenze di fatto (art.1 comm.36 e ss. L 76/2016)

Altro modello familiare è rappresentato dalle convivenze di fatto, che la legge 20 maggio 2016,n.76 istituisce e regolamenta.

Secondo gli ultimi dati rilevati dall’ISTAT dal 2008 al 2014 le famiglie di fatto sono aumentate più del doppio e continuano a d essere sempre più frequenti.

Fino ad ora si riconosceva alla famiglia di fatto una forma di tutela in quanto formazione sociale tutelata a livello costituzionale (art.2 Cost.) e per questo era stata oggetto di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali,  ma mancava una disciplina autonoma.

La nuova legge dà riconoscimento giuridico alla convivenza di fatto e contestualmente istituisce i contratti di convivenza.

Ai sensi della legge 76/2016, conviventi di fatto s’intendono  due persone maggiorenni (indifferentemente se etero o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (art.1, com.36)

E’ dunque, un modello familiare che non richiede per la sua costituzione alcuna formalizzazione, bastando la sola presenza dei citati elementi del suddetto comma 36 per far scaturire in capo a ciascun convivente una serie di diritti e doveri sia nei confronti di terzi che nei confronti dell’altro convivente.

Tuttavia, lì dove si rende necessario l’accertamento della stabile convivenza la normativa richiama la verifica anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del 7 regolamento di cui al d.p.r. 223/1989, ossia che la coabitazione risulti da un certificato  di stato di famiglia (com. 37).

Tra i diritti spettanti al convivente di fatto la legge 76/16 stabilisce che:

  • Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario ( com.38);
  • In caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali (com.39);
  • Ciascuno di loro può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati :
  1. a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  2. b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (com. 40);
  • Relativamente alla casa familiare , salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies del cod. civ.., in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente supestite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni (com. 42);
  • Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto(com. 44);
  • Nel caso di cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto(com. 45);
  • Al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato (com. 46);
  • Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’art.404del cod. civ. (com. 48);
  • In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite ( com. 49);
  • I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza (com. 50).

Assoluta altra novità della legge Cirinnà è la possibilità che i conviventi disciplinino i loro rapporti patrimoniali mediante sottoscrizione di un contratto (contratto di convivenza com. 50) determinato nella  forma, nei requisiti, e  nel contenuto.

La prova della convivenza è facilitata dalla registrazione anagrafica ed è necessaria solo in caso si voglia stipulare un contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza si risolve:

-per recesso unilaterale ;

– per matrimonio o altra unione;

– per decesso.

In caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento(com. 65) .

 

 

Pubblicato su Diritto & Diritti alla pagina http://dirittodifamiglia.diritto.it/docs/39231-il-nuovo-concetto-legale-di-famiglia-dopo-l-approvazione-della-legge-n-76-del-20-maggio-2016

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