REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
1. Obiettivo e settore di applicazione
1.1 Questo Regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie civile, commerciale e transfrontaliere devolute all’amministrazione – ente non autonomo – dell’ “Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato dell’A.N.P.A.R. (in seguito denominato “Organismo”) conformandosi ai principi di informalità, rapidità, riservatezza e trasparenza indicati dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni e a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. n. 180/2010. Il servizio di mediazione offre, inoltre, la possibilità di risolvere controversie di natura economica che possono insorgere tra imprese e imprese e tra imprese e consumatori ovvero tra soggetti che hanno necessità di tutelare i loro diritti disponibili attraverso la risoluzione della controversia in maniera extragiudiziale.
2. Attuazione del Regolamento e avviamento del procedimento di mediazione.
2.1 Questo Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti decidono di risolvere cordialmente, in forza di una clausola contrattuale o di una disposizione legislativa o per effetto di un accordo. Le parti, d’intesa con “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R., possono stabilire di apportare rettifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento.
2.2 Chiunque intenda usufruire del servizio di mediazione può farlo redigendo la modulistica predisposta “dall’Organismo” reperibile sul sito www.anpar.it o inviando una domanda scritta alla sede nazionale sita in Loc. Corgiano, 20/D – 84080 Pellezzano (SA) o a mezzo fax al n. 089.4826015 oppure a mezzo posta certificata all’indirizzo organismoanpar@cgn.legalmail.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. in rispondenza a questo Regolamento.
2.3 Su richiesta di una delle parti, “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R., chiede alla controparte di partecipare alla procedura di mediazione.
2.4 La richiesta deve contenere ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 28/2010:
· l’organismo,
· le parti,
· l’oggetto,
· le ragioni della pretesa e, se nominati, gli avvocati o terzi che le rappresentano.
2.5 In seguito al ricevimento di tale richiesta, la segreteria “dell’Organismo”, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione dell’istanza, comunica alle controparti il giorno fissato per la mediazione e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare la comunicazione alla controparte. Il mediatore, in aggiunta all’Organismo, può in ogni caso, convocare personalmente le controparti.
2.6 La procedura di mediazione si considera instaurata con la sottoscrizione della istanza e il versamento dei relativi costi di cui si potrà prendere visione sul sito www.anpar.it.
2.7 È prevista la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.
2.8 Per tutte le tipologie di mediazioni indicate nel decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;
2.9 Il presente regolamento disciplina le procedure per l’assegnazione degli affari di mediazione secondo criteri inderogabili e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, come previsto al punto 3.2 del presente Regolamento.
3. Procedimento di mediazione
3.1 In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti. L’elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.anpar.it.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore. La designazione è eseguita dal Responsabile dell’Organismo di mediazione, secondo criteri di assegnazione predeterminati e oggettivi, quali:
· la specifica competenza professionale (desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione);
· la disponibilità ed esperienza (tenuto conto dell’oggetto della mediazione e delle parti della controversia, in maniera da assicurare il miglior servizio possibile alle parti);
· l’imparzialità e l’idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell’incarico anche in attuazione alla previsione di cui all’art. 7, comma 2 lett. d).
A tale uopo è stata compiuta da parte dell’organismo una ripartizione interna per categorie dei mediatori iscritti nell’elenco non limitata soltanto alle materie giuridiche ma a tutte le diverse materie di competenza possibili (tecniche, umanistiche, mediche, ecc.).
L’organismo se trattasi di controversia ordinaria adotta il sistema “turnario” ove invece trattasi di controversia particolarmente complessa la designazione avviene facendo riferimento alla maggiore competenza tecnica in mediazione del mediatore, privilegiando l’esperienza e la specializzazione formativa.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo.
Nello specifico il presente regolamento disciplina i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero di Giustizia n. 145 in vigore dal 26 agosto 2011. Le designazioni sono di regola conferite tramite procedure di comparazione di curriculum professionali dei mediatori esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia d’incarico da conferire seguita da un eventuale colloquio con i candidati. Il regolamento tiene conto dei seguenti presupposti per l’assegnazione degli affari di mediazione che è fatta dal rappresentante legale dell’organismo secondo i seguenti principi inderogabili:
A) criteri predeterminati – l’organismo nella designazione del/i mediatore/i designa esperti di particolare e comprovata specializzazione in conformità di quanto previsto dall’art. 7, lett. e), del D. M. 180/2010 e s.m. di mediatore/i esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e a obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente e con la volontà delle parti in lite che sono sempre libere, d’accordo tra di loro, alla scelta del mediatore,
B) la specifica competenza professionale – l’organismo designa il mediatore/i tenendo conto:
· della specifica competenza acquisita specificatamente nelle varie procedure conciliative da quei mediatori iscritti all’organismo prima del 26 agosto 2011;
· di attestati formativi e/o integrativi e/o di aggiornamenti e/o di perfezionamento e specializzazione, sia in tema di mediazione civile che di sistemi di A.D.R. in generale (Alternative Dispute Resolution) anche distinti per singole materie, rilasciati da enti pubblici e privati, università e scuole di formazione riconosciuti, italiani o stranieri, che attestino specifiche competenze professionali oltre a quelle già posseduta di mediatore professionale, fermo restando comunque l’obbligo di eseguire, in tali casi, una valutazione comparativa con altri iscritti;
· di mediatore/i esperto/i di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e a obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente.
C) la tipologia di laurea universitaria posseduta: l’organismo nella designazione del/i mediatore/i tiene conto anche di:
· certificati di laurea conseguiti per diverse discipline,
· master di qualsiasi livello,
· corsi di formazione interdisciplinari,
· ricercatori,
· stagisti,
· docenti universitari italiani e stranieri,
· cultori in discipline universitarie.
L’assegnazione d’incarichi individuali o collettivi del/i mediatore/i, avviene o con la stipulazione di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente e di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. La competenza all’affidamento degli incarichi è a cura della segreteria dell’organismo su atto autorizzativo del rappresentante legale dell’organismo. Alla selezione del/i mediatore/i, da sottoporre al responsabile dell’organismo, provvede l’ufficio di segreteria dell’organismo valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l’esito del colloquio e le eventuali offerte economiche. Il responsabile dell’organismo può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive e comunque sempre nel rispetto dei criteri inderogabili sopra descritti.
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
3.3 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.4 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o presso sedi secondarie o presso le sedi delle delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione o camere conciliative istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet www.anpar.it. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”.
3.5 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o in nome dell’organismo. Egli s’impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità e imparzialità rispetto alle parti in lite e all’oggetto della controversia.
3.6 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’Organismo si avvalga di esperti iscritti presso gli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordate con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
3.7 Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Dsl 28/2010 con il presente regolamento è possibile che la procedura di mediazione possa avvenire per via telefonica, radiotelevisiva attraverso visualizzazione su un personal computer o sullo schermo televisivo, nel rispetto del principio di riservatezza nel caso in cui la distanza tra le parti è di impedimento ad una eventuale adesione alla mediazione. A tal proposito nella chiamata a mediare l’organismo dovrà inserire la seguente dicitura ” se la distanza dovesse essere di impedimento all’adesione Le ricordiamo che il nostro regolamento prevede anche la possibilità di poter mediare telematicamente con la parte/i e con il mediatore designato”.
3.8 Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
4. Il mediatore e sua sostituzione
4.1 Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. Il rappresentante legale dell’organismo assegna la controversia da risolvere secondo criteri inderogabili predeterminati rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
4.2 Il rappresentante legale dell’Organismo non può auto designarsi o essere designato dal direttivo dell’organismo nei casi in cui è l’Organismo o il rappresentante legale in prima persona ad avviare procedure di mediazione nei confronti di terzi.
4.3 Il mediatore comunica sia “all’Organismo” dell’A.N.P.A.R. sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all’esito della procedura di mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto d’interessi (sia questo apparente o reale). In caso di mancata comunicazione da parte del mediatore di quanto sopra esposto, l’organismo potrà decidere di sospendere o elidere il proprio rapporto con il mediatore onde evitare ricadute su sé medesimo da parte dell’autorità di vigilanza.
4.4 L’organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.
4.5 L’organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito per mediatori secondo l’ordine di prenotazione.
5. Diritto di accesso agli atti
5.1 Fermo quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 nel D.Lgs. 28/2010, il Regolamento garantisce il diritto d’accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell’organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.
5.2 Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
5.3 I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice in materia di protezione dei dati personali”.
5.4 Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’incontro di mediazione, e salvo diversi accordi, ciascuna parte fornisce al mediatore una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia e il suo stato attuale, ed eventuali documenti e informazioni ritenuti utili. Il mediatore può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive.
5.5 Il mediatore può limitare la lunghezza delle memorie e degli eventuali allegati. Può altresì incoraggiare le parti a scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la comprensione dei reciproci punti di vista.
6. Sviluppo del procedimento di mediazione e diritti del mediatore
6.1 Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all’ art. 14 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 28/2010.
6.2 Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, il modello della scheda deve essere allegato al Regolamento, e copia della stessa, con sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
6.3 Il mediatore è libero di condurre la procedura di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non è eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri.
6.4 Solo se espressamente richiesto da entrambe le parti, il mediatore può formulare una proposta. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11, del decreto legislativo 28/2010, la stessa può prevenire, anche, da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. Non è consentito al mediatore designato di avanzare proposta in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
7. Rappresentanza
7.1 Ciascuna parte può farsi rappresentare da una persona di propria scelta. E’ richiesta l’assistenza da parte di un avvocato.
7.2 Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla procedura di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per transigere la controversia.
8. Chiusura della procedura di mediazione
8.1 Ciascuna parte può abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al mediatore e alla controparte. La procedura di mediazione si considera conclusa quando:
· una parte abbandona la procedura;
· è stato raggiunto un accordo per iscritto.
8.2 Il mediatore può, inoltre, aggiornare la procedura di mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del negoziato. La procedura di mediazione può in seguito riprendere su accordo delle parti.
9. Accordo
9.1 Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti o in nome e per conto di esse e dal mediatore.
10. Mancato Accordo
10.1 Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
11. Riservatezza
11.1 Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
11.2 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.
11.3 Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
11.4 Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
11.5 L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione..
11.6 L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.
12. Criteri di determinazione dell’indennità
12.1 (art. 16 comma 1/14)
12.1.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
12.1.2 Le parti che vogliano usufruire del servizio di mediazione offerto da ANPAR devono effettuare necessariamente il versamento pari ad euro 40.00+Iva a parziale copertura dei costi del servizio. Tale importo è versato dall’istante al momento della sottoscrizione e del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua partecipazione al primo incontro di mediazione. Inoltre, per tutti i servizi aggiuntivi che verranno eventualmente richiesti, sarà addebitato il relativo costo così come stabilito e pubblicato sul sito www.anpar.it (Es. verbali,omologhe,ricerche di archivio ecc.)
12.1.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
12.1.4 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
· può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
· deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
· per le mediazioni ex art. 5 comma 1bis previste dal decreto legislativo 28/2010, l’ANPAR applica la riduzione di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
· deve essere ridotto a euro 40,00+IVA per il primo scaglione e ad euro 50,00+IVA per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
12.1.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
12.1.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
12.1.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
12.1.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
12.1.9 Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
12.1.10Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12.1.11Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
12.1.12Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le mediazione ex art. 5 comma 1bis previste dal Dlg 28/2010 l’ANPAR applica la riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
12.1.13Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Gli importi indicati nella tabella potranno essere ridotti previo accordo con tutte le parti.
13. Responsabilità delle parti
13.1 E’ di competenza esclusiva delle parti:
· l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
· le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
· l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
· l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni; - la determinazione del valore della controversia;
· la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
· le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
14. Ruolo del mediatore in altri procedimenti
14.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o di avvocato di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso con la lite che costituisce l’oggetto della procedura di mediazione.
15. Trasferimento ad altro organismo
15.1 In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
16. Legge applicabile
16.1 La procedura di mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge 28/2010, dal D.M. 180/2010 e dal DM 145/2011 e successive modificazioni.
17. Procedure di mediazione regolamentate per legge
17.1 Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente Regolamento si applica per quanto compatibile. In particolare, alle controversie ricadenti nell’ambito dell’art. 2 del D.Lgs. 28/2010, così come qualificate dalla parte che deposita la domanda, si applicano le disposizioni del D.Lgs. citato e il D.M. 04 novembre 2010 n. 180 che, tra gli altri aspetti, stabiliscono quanto segue:
· è vietata l’iniziativa officiosa del procedimento;
· gli incontri si svolgeranno presso le sedi “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R.;
· la sede degli incontri è tuttavia derogabile su accordo delle parti e “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R.” risultante da separato atto. Qualunque altra disposizione del Regolamento è derogabile per accordo delle parti;
· l’esercizio della funzione di mediatore è incompatibile con ogni incarico, mandato o condizione soggettiva che possano pregiudicare i principi di riservatezza e imparzialità previsti nel presente Regolamento, nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. 180/2010, come pure il corretto e sollecito svolgimento della procedura ai sensi delle stesse norme regolamentari e di legge;
· il procedimento avrà inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore di una dichiarazione d’imparzialità;
· le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore;
· I dati raccolti dall’ “Organismo” dell’A.N.P.A.R. sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
· Tranne che per giustificato motivo, “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R. e il mediatore designato non possono rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
· Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di mediazione può finirsi con una proposta del conciliatore, rispetto alla quale, ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Il mediatore, può altresì formulare una proposta per la risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 1 comma a) del D.Lgs 28/2010 e s.m..
· Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale di fallita mediazione, del quale è rilasciata copia alle parti che la richiedono.
· Il verbale di fallita mediazione viene depositato presso la Segreteria “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R.
· La segreteria dà atto del deposito del verbale apponendovi firma e data, e comunicandone notizia immediatamente alle parti interessate.
· Il mediatore provvederà a rilasciare verbale di mancata comparizione, da inviare alla segreteria dell’organismo, qualora la controparte, dopo aver ricevuto la comunicazione, non si presenti o rimanga in situazione d’inerzia per un periodo complessivo di almeno 5 giorni decorrenti dall’avvenuta ricezione della stessa comunicazione.
· Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di mediazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.
18. Clausola Finale
18.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.
Tabella delle indennità allegato A (art. 16, comma 4 del regolamento 180/2010)
Valore della lite |
spesa per ciascuna parte |
Fino a Euro 1.000 |
65,00 +IVA |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 |
130,00 +IVA |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 |
240,00 +IVA |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 |
360,00 +IVA |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 |
600,00 +IVA |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 |
1.000,00 +IVA |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 |
2.000,00 +IVA |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 |
3.800,00 +IVA |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 |
5.200,00 +IVA |
da Euro 5.000.000 |
9.200,00 +IVA |
Per le mediazione ex art. 5 comma 1bis previste dal Dlg 28/2010, l’ANPAR applica la riduzione di 1/3 fino al sesto scaglione e di 1/2 dal settimo scaglione in poi.
Tabella delle indennità B
Valore della lite |
spesa per ciascuna parte |
RIDUZIONE se NON adesione |
Fino a Euro 1.000 |
43,33 +IVA |
40,00 +IVA |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 |
86,67 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 |
160,00 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 |
240,00 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 |
400,00 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 |
666,67 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 |
1.000,00 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 |
1.900,00 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 |
2.600,00 +IVA |
50,00 +IVA |
da Euro 5.000.000 |
4.600,00 +IVA |
50,00 +IVA |
Come stabilito dal comma, 2 punto 10 dell’art. 16 del D.M. 180/2010 “ le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione al di là del numero degli incontri, dell’impegno orario profuso, e del numero dei mediatori intervenuti”, ai fini della trasparenza, con il presente Regolamento, è stabilito che il mediatore designato a risolvere controversie ai sensi dell’articolo 2 o 5 di cui al D. Leg.vo 28/2010, deve versare un contributo fiscalmente detraibile pari al 10% della tariffa.
Allegato II
Codice europeo di condotta per mediatori
COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
ART. 4 RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.