Il giudizio è improcedibile se l’istanza di mediazione non corrisponde alle richieste di cui in citazione

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Un’istanza di mediazione vagamente formulata e priva del petitum,  praticamente non corrispondente alle richieste di cui in citazione, determina l’improcedibilità del giudizio.

E’ quanto stabilito con sentenza n. 582 del 10 giugno 2016 dal dr. Raffaele Ranieri  Giudice di Pace di Torre Annunziata.

Nel caso di specie parte attorea, con atto di citazione conveniva in giudizio la società finanziatrice per la restituzione di somme dopo aver attivato il procedimento di mediazione  a norma dell’art. 5 del D.lgs 28/2010  reso obbligatorio ai fini della procedibilità per le controversie in materia di contratti bancari,

Il giudice, tuttavia, rinvenendo agli atti sia l’istanza di mediazione sia il verbale negativo, osserva che l’istanza di mediazione non corrisponde all’atto di citazione in quanto in essa il diritto è enunciato vagamente e, non quantificando alcuna somma, il petitum non è precisato.

Per il giudice la difformità tra istanza di mediazione ed atto di citazione determina una differente domanda priva della condizione di procedibilità. Il giudice, dott. Raffaele Ranieri, non potendo concedere altro termine, atteso che l’attrice ha ritenuto di aver adempiuto alla condizione di procedibilità, dichiara la domanda improcedibile.

 Giudice di Pace di Torre Annunziata,Sentenza 10 giugno 2016 n.582