Il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 3 febbraio 2016 emessa dal Giudice dott.ssa Maria Eugenia Pupa per la mancata adesione, da parte della banca creditrice, alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n.28/2010 -introdotta con citazione a decreto ingiuntivo- dichiara l’improcedibilità della domanda e dispone la revoca del decreto opposto.
Per il tribunale di Busto Arsizio la mediazione va effettivamente esperita, in applicazione del principio di effettività delineato dal Tribunale di Firenze nell’ormai celebre ordinanza del 19.03.2014.
Per il Giudice le condotte tenute dalle parti tendenti ad aggirare l’effettiva applicazione della normativa in materia di mediazione non sono legittime.
Viene argomentato in sentenza che “la mediazione non deve essere vissuta dalle parti come la mera rimozione di una causa di improcedibilità, ossia come un formale adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma come un’occasione per cercare una soluzione extra giudiziale alla loro vertenza in tempi più rapidi ed in termini soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il Giudice con la sentenza, atto che può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea da parte del soccombente, richiede un’ulteriore attività esecutiva, con conseguente dispendio di tempo e denaro”.
Contestualmente il Giudice di Busto Arsizio ritiene di dover disattendere l’orientamento giurisprudenziale fissato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 24629/2015 che grava sull’opponente l’onere di attivare il procedimento di mediazione ritenendolo poco compatibile con il principio costituzionale sancito dall’art. 24 della Costituzione, in quanto appare ricollegare l’onere di intraprendere la mediazione alla scelta della parte di instaurare un giudizio di opposizione avverso un provvedimento reso in assenza di contraddittorio e sulla base di un’istruzione sommaria, quasi come se la mediazione fosse una sorte di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio.
Pertanto, se a norma dell’art. 5, 1-bis del D.Lgs. n. 28.2010 e successive modifiche: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…)”, fermo restando il disposto del comma 4 per i procedimenti monitori, deve concludersi che tale onere incomba sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l’azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.
Sentenza integrale: Tribunale di Busto Arsizio sentenza del 3 febbraio 2016