Opposizione a decreto ingiuntivo e Mediazione: un conflitto giurisprudenziale che rischia di minare la certezza del diritto.

imgareeCon sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 la Corte di Cassazione, gravando sull’opponente l’onere di attivare il procedimento di mediazione sembrava aver risolto, nel caso di opposisione a decreto ingiuntivo, il conflitto giurisprudenziale insorto tra giudici che ha visto (e continua a vedere) contrapposte due correnti di pensiero: l’una ( maggioritaria ) sull’opponente e l’altra (minoritaria ) sull’opposto.

Per la Suprema Corte é l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perchè è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga.

Orbene, a distanza di soli 18 giorni il Giudice di Pace di Taranto Dr. Giacovelli Martino con sentenza del 21/12/2015 non trovando convincente la sentenza della Cass. n. 24629 del 3.12.2015 ha individuato , nel creditore il soggetto onerato ad attivare il procedimento di mediazione poiché l’atto di opposizione non costituisce una iniziativa autonoma processuale ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui.

Diversamente, argomenta il Giudice di Pace di Taranto, si creerebbe uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria, viene pure gravato di un altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui.

Con  ordinanza 17 gennaio 2016 del Tribunale di Firenze – il Giudice dott. Riccardo Guida –afferma che l’onere di avviare la mediazione non è del debitore opponente ma del creditore opposto in quanto “è l°attore sostanziale, ossia colui che fa valere il proprio diritto di credito in giudizio”.

Per Giudice, Dott. Riccardo Guida, la decisione del Supremo Collegio non è condivisibile e in estrema sintesi testualmente sottolinea che: “sul piano generale, il creditore che propone ricorso monitorio non sceglie una linea deflativa, ma persegue l°interesse a munirsi, quanto prima, di un titolo esecutivo; specularrnente, il debitore, facendo opposizione, non intendeprecludere la via breve per percorrere la via lunga; egli, semmai, esercita, nei tempi e nelle forme propri del procedimento d°ingiunzione, il diritto inviolabile alla difesa in giudizio,costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

E’ auspicabile, a tal punto, trovare una soluzione certa a tale problematica il cui perdurare rischia di minare la certezza del diritto con conseguente  grave nocumento per il cittadino.