Giustizia riparativa: la mediazione penale

criminologia2[1]“Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni interpersonali; le violazioni creano obblighi;
l’obbligo principale è quello di “rimediare” ai torti commessi”.
Howard Zehr

La Mediazione Penale, alla luce delle linee guida della Raccomandazione n° 19 (99) del Consiglio d’Europa è un “procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l’aiuto di un terzo indipendente (mediatore) ”.
Con la Giustizia ripartiva, di cui la Mediazione Penale ne costituisce una delle forme più compiute, è data attenzione all’ aspetto personale e sociale che investe il crimine.
Essa si distingue dal modello di Giustizia tradizionale che tende a considerare astrattamente il reato come “violazione di una norma” e la pena come “conseguenza giuridica” che sanziona tale condotta.
Oggi quando noi parliamo di GIUSTIZIA, ci riferiamo molto spesso al sistema che prevede:
– per chi ha commesso un reato, di essere retribuito attraverso l’applicazione di una pena che richiami il male che ha fatto;
-per la vittima, di soddisfare il desiderio (per altro negativo) di vendetta.
Per il resto sia la vittima sia il responsabile del suo dolore sono lasciati completamente da soli.
La Giustizia Ripartiva, invece, coinvolgendo il reo, la vittima, la comunità, tende a dare una risposta al reato attraverso la ricerca di possibili soluzioni agli effetti negativi e devastanti generati dall’azione criminosa e al fattivo impegno di porvi rimedio; essa si presenta come una possibilità di scelta alla risposta della trasgressione.
Suo obiettivo non è la punizione del reo bensì la rimozione delle conseguenze del reato attraverso l’attività riparatrice da parte dello stesso: vittima e reo con l’aiuto del mediatore (figura terza e imparziale) diventano protagonisti del processo.
Nella mediazione penale, dunque, la vittima ha la possibilità di gridare il proprio dolore, e far emergere i propri bisogni e i propri interessi mentre, il reo avrà la possibilità di adoperarsi in favore della vittima rimediando al suo
crimine.
La paura piuttosto che il disagio o il rancore verso chi ha operato ai suoi danni se non sarà né potrà essere gestita dalle istituzioni, al contrario, avrà la possibilità di essere gestita attraverso il canale comunicativo offerto dalla mediazione:
la vittima avrà la possibilità oltre che di avere risposte alle sue domande anche di esprimere l’impatto che il reato subito ha avuto sulla sua persona e nella sua vita;
-l’autore del reato, messo di fronte a ciò che ha commesso, avrà la possibilità di compiere un gesto positivo che può essere anche “simbolico” verso il danneggiato.
Tutto ciò potrà avvenire solo ed esclusivamente con l’aiuto di un mediatore in grado di gestire la comunicazione e l’espressione dei sentimenti delle parti.
Il mediatore, professionista neutrale ed equiprossimo (sia l’uno sia l’altro) rispetto alle parti, in nessun caso potrà essere surrogato da altre professionalità.
Egli dovrà avere una adeguata formazione che contempli capacità di gestione e risoluzione del conflitto, capacità di lavorare con autori e vittime di reato e una conoscenza di base del sistema penale.
Il linguaggio del mediatore, che è quello della “possibilità alternativa”, è lontano dal linguaggio del Giudice e dell’Avvocato poiché rispettivamente l’uno è“chi deve decidere”, l’altro “ chi deve difendere e rappresentare”.
Pertanto, quando come molto spesso accade, il Giudice o l’Avvocato s’improvvisano mediatori, se non acuiscono ulteriormente i sentimenti negativi provocati dall’evento reato, riescono ad ottenere un “effimero falso accordo” dettato e finalizzato alla convenienza giacché collegata a una determinata situazione.

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