L’Art.8 comma quarto del Decr.Lgsl.28/2010 recita: “Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.” Nulla dice la normativa su come la perizia debba svolgersi, su come procedere alla nomina del consulente e stabilirne il compenso, su chi debba formulare il quesito e soprattutto su quale efficacia possa avere la perizia e se sia utilizzabile nell’eventuale successivo giudizio. La giurisprudenza sta colmando il vuoto normativo. Continua a leggere