E’ quanto previsto nel nuovo comma 226-ter aggiunto al ddl dalla legge di stabilità 2016, già passata in commissione bilancio e, salvo sorprese dell’ultima ora, otterrà il suo via libero definitivo entro qualche giorno.
Il nuovo comma prevede che “il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.” Continua a leggere