Le parti devono incontrarsi fisicamente davanti al mediatore (con l’assistenza dei rispettivi avvocati) pena l’improcedibilità della domanda.

imgconciliazionecivileL’interessante ordinanza del Tribunale di Modena emessa dal G.I. Dott.Masoni in data 2 Maggio 2016 nel ribadire quanto già scritto in taluni precedenti giurisprudenziali secondo cui la partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda, non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza assolta la condizione di procedibilità, dispone che la parte più diligente depositi nuova istanza di mediazione.

Nella suddetta ordinanza si legge inoltre che : Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l’incontro invitandole a comparire personalmente.

Tribunale di Modena, Ordinanza 2 Maggio 2016