Non il Ministero ma gli Organismi di mediazione dovranno disciplinare le incompatibilità degli avvocati-mediatori. (T.A.R. Lazio sentenza n. 3989/2016)

lazio

Il TAR del Lazio con sentenza  n. 3989/2016 ha accolto il ricorso del Coordinamento della Conciliazione Forense e annullato l’art. 14 bis del D.M. 180/10 e, per illegittimità derivata, la successiva  Circolare del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2015.

Secondo il TAR Lazio l’incompatibilità ed il conflitto di interesse per gli avvocati-mediatori dovranno essere stabiliti solo dai regolamenti e dai codici etici degli organismi di mediazione in ossequio ad una norma primaria , il Decreto 28/2010 ove “ il legislatore ha considerato le modalità idonee a garantire l’imparzialità e terzietà del mediatore, facendo rinvio alla relativa regolamentazione ad opera del singolo organismo di mediazione a sua volta vigilato dal Ministero della Giustizia e alla dichiarazione di impegno alla sua osservanza che ogni mediatore dove sottoscrivere per ciascun affare.”

T.A.R. Lazio, sentenza n.3989/2016